Ministero dell’’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ PALMERI”
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Circ. n. 69 Termini Imerese, 18/10/2019
A tutto il Personale in servizio
Al D.S.G.A.
Sito web
SEDE
OGGETTO: Modalità comunicazione e richiesta assenze personale docente e ATA
Si comunica a tutto il Personale in servizio che sul sito dell’Istituzione scolastica, alla sezione “Modulistica”, sono presenti i modelli da utilizzare per le richieste relative ad assenze, congedi e permessi. Si invitano pertanto le SS.LL. ad utilizzare detta modulistica, in formato digitale, inviando le comunicazioni di cui in oggetto via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata dell’Istituzione scolastica.
Si ricorda, a tal fine, quanto segue:
- Relativamente alla categoria dei permessi ex legge 104/92, si rimanda a quanto previsto dalla circ. n. 14 (“Modalità attuative fruizione permessi legge 104/92”), alla quale si raccomanda di continuare ad attenersi.
- L’assenza per malattia deve essere comunicata in segreteria tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. È utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale, ragion per cui nel nostro Istituto l’assenza per malattia va comunicata entro le ore 8.00 del giorno in cui essa si verifica. Si precisa altresì che comunicazioni informali dell’assenza all’ufficio di presidenza (sms, ecc…), per quanto consentite e funzionali alla circolazione delle informazioni, non assolvono da sole all’obbligo di comunicazione istituzionale, che viene ottemperato esclusivamente rapportandosi con la segreteria nei tempi previsti. E’ compito di quest’ultima, infatti, recepire le comunicazioni di assenza e trasmetterle alla Presidenza per le opportune sostituzioni. Si precisa, infine, che il personale in malattia deve comunicare non solo l’assenza, ma anche la durata della stessa.
- Per quanto riguarda i giorni di permesso delle varie tipologie, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna di esse dal CCNL, se ne raccomanda la richiesta in tempi congrui.
Si ricorda, infine, che i permessi brevi (i quali non possono superare la metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente, le due ore) vanno recuperati entro due mesi dalla data in cui sono stati fruiti, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Anello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993